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L'Art. 1 della Direttiva 89/392/CEE (e le sue successive integrazioni) definisce il campo di applicazione della stessa, fornendo la definizione di "macchina":

Ai sensi della direttiva, s'intende per "macchina" un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale.

Inoltre si considera "macchina" un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.

Inoltre si considera "macchina" un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

La Direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza secondo la seguente definizione:

Ai fini della presente direttiva, per "componente di sicurezza" si intende un componente, purchè non sia una attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

 

 


L'Art. 1, comma 3, definisce le tipologie di macchine che sono escluse dal campo di applicazione.

In particolare sono escluse:

- tutte le macchine i cui rischi sono principalmente di origine elettrica, che sono regolate dalla Direttiva 73/23/CEE;

- tutte le macchine e i componenti di sicurezza che sono oggetto di altre direttive specifiche.

- le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta,

- le macchine per uso medico utilizzate direttamente sul paziente,

- i materiali specifici per i parchi di divertimenti,

- le caldaie a vapore e i recipienti a pressione,

- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose, possono provocare un'emissione di radioattività,

- le fonti radioattive incorporate in una macchina,

- le armi da fuoco,

- i serbatoi di magazzinaggio e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose,

- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Non sono esclusi i veicoli utilizzati nell'industria per l'estrazione di minerali,

- le navi marittime e le unità mobili offshore, nonchè le attrezzature utilizzate a bordo di tali navi o unità,

- gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone

- i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote modificata dalla direttiva 85/297/CEE ,

- macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine.

- gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, e che è destinata al trasporto:

- di persone,

- di persone e cose,

- soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o al- la portata di una persona che si trovi al suo interno,

- i mezzi adibiti al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera,

- gli accessori utilizzati nei pozzi delle miniere,

- gli elevatori di scenotecnica,

- gli accessori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.

 

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