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Certificazione dei prodotti da costruzione

 

Certificazione dei Prodotti da costruzione - Regolamento CPR 305/11

(Dopo la Direttiva 89/106/CE)

Il ns. Ufficio è in grado di supportare le aziende nel processo di Certificazione di Prodotti da Costruzione sia in Autocertificazione (dove possibile) che in appoggio nel rapporto con Enti Notificati.

Secondo questa norma è considerato materiale da costruzione "ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile".

La Direttiva prodotti da costruzione preannunciava l'uscita di norme tecniche armonizzate riguardanti le specifiche tecniche e i requisiti di sicurezza dei singoli prodotti.

Ad oggi si possono contare oltre 500 norme di prodotto alcune delle quali già in vigore altre in fase transitoria (periodo di un anno in cui possono coesistere in commercio prodotti marcati e non al termine del quale sarà possibile mettere in commercio esclusivamente prodotti con marcatura CE).

La metodologia elaborata dal ns. studio permette alle aziende clienti di conformare i propri prodotti alle normative applicabili attraverso le seguenti fasi di lavoro:

  •  classificazione dei prodotti - marcatura CE
  •  identificazione delle normative applicabili - marcatura CE
  •  elaborazione delle etichette/manuali di prodotto - marcatura CE
  •  elaborazione del sistema di controllo della produzione in fabbrica -marcatura CE
  •  preparazione del prodotto alle prove da svolgere presso organismo notificato (ove sia necessario) - marcatura CE

La Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da Costruzione" si poneva l'obiettivo di eliminare le barriere tecniche al commercio e consentire la libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione Europea.

La Direttiva si applica ai prodotti da costruzione fabbricati per essere incorporati o assemblati in modo permanente negli edifici e in altre opere di ingegneria civile. In particolare i materiali interessati sono cementi, inerti, malte, additivi per cementi e malte, laterizi, ecc.

La Direttiva 89/106/CEE è stata recepita in Italia con il DPR 246 del 21/04/1993, a questa sono poi seguiti i decreti 12/07/05 e 15/05/06 con un elenco di Normative tecniche armonizzate concernenti l'attuazione della Direttiva, che prevede l'obbligo della Marcatura CE per centinaia di prodotti da costruzione.

Nel 2011 è stata amanato il regolamento che riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc..) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di cotruzione (edifici ed opere d'ingegneria civile).

Questi prodotti devono riepettare requisiti e prestazioni relazionate ai sette requisiti essenziali dell'opera da costruire:

1. resistenza meccanica e stabilità;

2. sicurezza in caso di fuoco;

3. igiene, sicurezza e ambiente;

4. sicurezza in uso;

5. protezione contro il rumore;

6. risparmio energetico;

7. uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.

Tra gli obblighi del fabbricante viene inoltre specificato quello di garantire la rintracciabilità per consentire l'eventuale ritiro o richiamo delo prodotto dal mercato nel caso il fabbricante abbia motivo di credere che il prodotto immesso sul mercato non rispetti la conformità e la corrispondenza espresse dalla marcatura CE.

Il concetto chiave del nuono regolamento 305/2011, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che và a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei Prodotti da costruzione.

Se quest'ultima attestava la conformità di un prodotto ai requisisti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la Dichiarazione di Prestazione:

. è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;

. deve contenere informazioni sull'impiego previsto;

. deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l'impiego previsto;

. deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;

. il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.

 

Il nuovo Regolamento ha modificato le condizioni di accesso al mercato e, dal Luglio 2015, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), possono essre immessi sul mercato solo se:

. il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) del prodotto;

. i prodotti per il quale è redatta la DoP sono marcati CE; la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.

 

Ad esempio, la Marcatura CE dei cancelli, portoni e delle chiususre tecniche da autorimessa, è OBBLIGATORIO per poter commercializzare i propri cancelli in qualsiasi Paese membro della Comunità Europea.

Come sopra indicato, lo stabilisce il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 305/2011 che dal 1° Luglio 2013 ha sostituito in via definitiva la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106/CEE, che rimanda alla Norma di prodotto EN UNI 13241-1 per la regolamentazione specifica ed i requisiti minimi che il cancello deve avere.

IMPORTANTE: il CPR 305/2011/CE, per la costruzione e commercializzazione dei cancelli, specifica che solo il cotruttore deve marcare il cancello e nessun altro per suo conto.

 

Il ns. Studio Tecnico si adopera per assistere i propri clienti nell'espletamento di quanto richiesta dal Regolamento e dalle Normative correlate, al fine di permettere una corretta Certificazione dei prodotti.

 

fonte: web

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