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Marcatura CE significa garantire al consumatore prodotti sicuri, conformi alle norme Europee ed evitare problemi con le autorità e le forze dell'ordine in caso di controllo (e contenerli in caso d'infortunio).

Produttori, importatori, mandatari hanno molti dubbi sull'argomento, anche a causa di informazioni spesso confuse e/o fuorvianti.

Il ns. ufficio si propone per aiutare a capire meglio la Normativa (e ad applicarla nel modo corretto), guidando i propri clienti passo passo nella corretta realizzazione dei documenti necessari a dimostrare la sicurezza dei prodotti.

Spieghiamo di seguito in cosa sussiste la Marcatura CE e descriviamo nel dettaglio il contenuto della nostra consulenza su questo argomanto.

Le direttiva CEE impongono agli stati membri di emanare leggi e regolamenti tali da garantire i "criteri minimi di sicurezza e tutela della salute del consumatore" nell'ambito della libera circolazione dei beni e dei servizi nella Comunità Europea.

Al recepimento segue l'obbligo da parte di ogni costruttore od importatore stabilito nella Comunità, di apporre il marchio CE sul proprio prodotto a dimostrazione della garanzia richiesta dalla legge.
Il marchio CE, che garantisce il rispetto da parte del fabbricante di tutti gli obblighi riguardanti la conformità del prodotto alle direttive comunitarie applicabili,può esser apposto soltanto sui prodotti previsti dalle direttive stesse, dopo aver ottemperato alle loro disposizioni, che indicano, fra l'altro, anche l'iter burocratico e tecnico indispensabile per avere il diritto d'apporre il marchio.

Per le macchine in generale si applicano le disposizioni delle direttive 89/392 e 91/368,obbligatorie dal 1 gennaio 1995 per immettere sul mercato europeo il proprio prodotto,mentre sono ancora in regime transitorio,e quindi volontarie,le direttive 93/44 e 93/68,che sono diventate obbligatorie dal 1 gennaio 1997.

In estrema sintesi, la Direttiva 89/392, più nota come Direttiva Macchine prevede i seguenti obblighi:
costituzione del Fascicolo Tecnico;
redazione del manuale d'istruzioni d'uso della macchina;
valutazione da parte di un organismo notificato del fascicolo tecnico o del prototipo per le macchine dell'allegato 4;
redazione della Dichiarazione di conformità CE;
apposizione del marchio CE.

La direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza, alle macchine destinate ad essere incorporate in sistemi complessi, agli impianti ed alle macchine modificate per necessità tecnico-funzionali aziendali.

Infine la "clausola di salvaguardia" prevista dall'articolo 7 della Direttiva,consente agli stati membri di adottare tutte le misure utili per limitare o vietare l'immissione sul mercato, oppure di decretare il ritiro della macchina,nel caso sia constatato un uso non conforme del marchio CE od il perdurare di rischi tali da pregiudicare la salute e/o la sicurezza della persona, degli animali e dei beni.

Il ns. ufficio è in grado di assistere i propri clienti:

1. Valutazione dei rischi delle macchine ed impianti;

2. Elaborazione della documentazione necessaria alla composizione del Fascicolo Tecnico;

3. Realizzazione del Manuale dìUso e Manutenzione;

4. Emissione della Dichiarazione di Conformità CE.

 

Quanto sopra è realizzabile sia su macchine/impianti nuovi sia usati: interpellateci per informazioni ulteriori.

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